Statuto
Societá Cooperativa Azienda
Elettrica Stelvio

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

Il 20 febbraio 1921 è costituita con sede nel comune di Stelvio la Società cooperativa denominata “Elektrizitätswerk Stilfs Genossenschaft“, tradotto in Italiano „Societá Cooperativa Azienda Elettrica Stelvio“. La denominazione abbreviata della Cooperativa è “E-Werk Stilfs”.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La zona d’attività della Cooperativa si estende prevalentemente al territorio del Comune di Stelvio, ai comuni limitrofi nonché al territorio della Regione Trentino – Alto Adige. Con deliberazione dell’Assemblea ordinaria tale zona potrà essere estesa al territorio nazionale ed estero.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II
Scopo – Oggetto

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la somministrazione ai soci di energia a condizioni vantaggiose nonché l’assistenza dei soci in tutti i campi del rifornimento di energia di ogni tipo.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

  1. La produzione, l’acquisto, la vendita, l’uso, il trasporto, lo scambio e la distribuzione di energia elettrica.
  2. La produzione, l’uso, la distribuzione e la vendita di energia termica.
  3. La costruzione, l’acquisto, l’affitto e la manutenzione di centrali di produzione, di conduttori principali e secondari per l’energia elettrica e termica, nonché per la telecomunicazione, cabine di trasformazione e di altri impianti e macchinari necessari. La Cooperativa può anche assumere la costruzione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture pubbliche e private ed eseguire lavori di montaggi per terzi.
  4. La locazione di impianti di produzione e parti della produzione nonché l’affitto a terzi delle unità di fabbricati non utilizzate.
  5. La vendita di materiale elettrico, di attrezzi e macchinari elettrici ai soci ed a terzi.
  6. La rappresentanza dei soci della cooperativa nel campo di rifornimento di energia nonché la promozione di iniziative atte a migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese nonché aderire ad associazioni.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Titolo III
Soci

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono diventare soci: persone fisiche in qualità di proprietari o affittuari di beni immobili ed aziende, persone giuridiche nonché associazioni, comunioni di proprietà, comuni ed enti pubblici, anche senza personalità giuridica, che possano dimostrare di aver avuto, almeno nei 4 (quattro) anni precedenti la domanda d’ammissione, la loro dimora abituale, rispettivamente la sede legale o il luogo del continuato esercizio della loro attività, nella zona nella quale la Cooperativa gestisce la relativa rete per la fornitura d’energia e che si trovino nella situazione di poter usufruire in modo continuativo dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Essi devono inoltre godere di buona reputazione, essere in possesso dei diritti civili ed offrire la garanzia di non portare discordia nella Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che, senza l’esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo, esercitano o tentano di esercitare in proprio imprese identiche od affini in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

  1. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  2. l’indicazione della effettiva attività svolta;
  3. l’ammontare del capitale da sottoscrivere;
  4. la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda vanno allegati:

  • i documenti, che l’organo amministrativo definisce quali mezzi di prova della sussistenza dei requisiti per l’amissione a socio;
  • autodichiarazione nella quale si attesta di aver la dimora abituale per almeno 181 (centoottantuno) giorni all’anno nella zona nella quale la Cooperativa gestisce la relativa rete per la fornitura d’energia;
  • fatture per energia elettrica degli ultimi 4 (quattro) anni al fine della prova del consumo continuativo;
  • consenso ad addebito automatico in conto corrente.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  1. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
  2. la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
  3. la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
  4. visura camerale;
  5. consenso ad addebito automatico in conto corrente.

L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata senza ritardo, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

  1. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
    • del capitale sottoscritto;
    • della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
    • del sovrapprezzo, nonché del sovraprezzo supplementare per kW per forniture superiori a 6,0 (sei) kW, eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
  2. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
  3. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

  1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
  2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio, se ha dichiarato il proprio recesso per iscritto.

Il trasferimento della partecipazione (di persone fisiche) dei soci con numero fino al 712 (tutti i soci ammessi fino al 22 aprile 2016) può essere chiesta una sola volta ed è ammissibile esclusivamente in favore di persone entro il 2° grado di parentela in linea retta ed in linea collaterale.

Le partecipazioni dei soci ammessi dopo la data del 22 aprile 2016 sono intrasferibili. Rispetto ad esse si applica l’art. 11.

La domnda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

  1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
  2. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni degli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
  4. che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del capitale sottoscritto o dei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
  5. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l’esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo;
  6. che non abbia più, per più di 1 (un) anno la propria dimora abituale, rispettivamente la propria sede legale o il luogo del continuato esercizio della propria attività sul territorio di uno dei comuni ove la cooperativa gestisce la propria rete elettrica.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della quota sociale interamente liberata, eventualmente rivalutata a norma del successivo articolo 19, e del sovrapprezzo. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota sociale interamente liberata, eventualmente rivalutata nella misura e con le modalità di cui all’articolo 19, e del sovraprezzo, secondo le modalità del disposto dell’art. 11.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Titolo IV
Soci Sovventori

Art. 13 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 14 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10. La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.

Art. 15 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 16 (Deliberazione di emissione)

L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

  1. l’importo complessivo dell’emissione;
  2. l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
  3. il termine minimo di durata del conferimento;
  4. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
  5. i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall’Assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell’emissione dei titoli.

Art. 17 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Titolo V
Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 18 (Elementi costitutivi, vincoli ed alienazione)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

  1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
    1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote sociali La quota sociale complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
    2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
  2. dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili di cui all’art. 19;
  3. dalla riserva volontaria, nonché da ogni altra riserva;
  4. dal sovrapprezzo se riscosso.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Società.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

La cessione delle quote, ove ammessa dal presente statuto, non ha effetto verso la Società senza l’autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve rispettare la determinazione ai sensi dell’art. 9 e darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

L’ammontare della quota sociale da sottoscrivere da ogni socio è calcolato in base al valore della potenza allacciata di energia elettrica rispettivamente termica. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento e sono approvate dall’Assemblea ai sensi dell’art. 37, comma 2.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
  2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
  3. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31.01.92, n. 59;
  4. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L’assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente (art. 2514 c.c.).

Art. 20 (Ristorni)

L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

Titolo VI
Organi sociali

Art. 21 (Organi)

Sono organi della Società:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio di amministrazione;
  3. il Collegio dei sindaci, se nominato.
Art. 22 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione avviene mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo (p.e. telefax, e- mail) che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima della convocazione. In alternativa, l’avviso può essere pubblicato, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l’assemblea, in almeno uno dei seguenti quotidiani: Dolomiten, Tageszeitung, Südtirol 24 h, Alto Adige.

L’avviso contiene l’ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché nella Regione Trentino Alto Adige), la data e l’ora.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Funzioni dell’Assemblea)

L’Assemblea:

  1. approva il bilancio e destina gli utili;
  2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 14, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
  3. procede alla nomina degli Amministratori;
  4. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
  5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
  6. approva i regolamenti interni;
  7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 19. L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile.

Art. 24 (Costituzione e quorum deliberativi)

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Art. 25 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica l’art. 16, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente della società.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dai collaboratori iscritti nell’albo delle Imprese. Le persone giuridiche, le associazioni e gli enti pubblici, che sono soci della Cooperativa, si fanno rappresentare dai loro Presidenti o da persone da essi delegate.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 27 (Presidenza dell’Assemblea)

L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio e due confirmatari che fungono contemporaneamente da scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 28 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 9 consiglieri eletti dall’Assemblea. Stelvio Paese, Stelvio Masi, Ponte Stelvio e Gomagoi sono rappresentati da almeno 5 consiglieri. Le Frazioni Trafoi, Passo Stelvio e Solda sono rappresentati, purché eletti, da almeno un consigliere ciascuno.

I membri del Consiglio di amministrazione vengono eletti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

L’amministratore decade dalla carica se si assenta senza giustificato motivo per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 29 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.

L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ad ogni riunione dell’Organo amministrativo gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 30 (Convocazioni e deliberazioni)

L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, e- mail o telefono, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide, quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 31 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto. L’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 33 (Rappresentanza)

Il presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 34 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea.

Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Se il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia esercita anche il controllo contabile.

Titolo VII
Scioglimento e liquidazione

Art. 35 (Scioglimento anticipato)

L’Assemblea che delibera lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

  • a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c);
  • al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Titolo VIII
Disposizioni generali e finali

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea.

Ove un regolamento riguardi lo svolgimento dell’attività mutualistica con i soci, dovrà essere approvato dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Nei regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. I divieti e gli obblighi previsti dall’art. 2514 codice civile vanno comunque osservati.

Art. 39 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dagli artt. 2511 ss. c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

In caso di controversie fa fede il testo tedesco di questo statuto.

Unterzeichnet/sottoscritto:

Reinstadler Alois
Benjamin Tengler